Art. 4.
(Ruoli del personale e doveri

di subordinazione).

      1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

          a) ruolo dei dirigenti;

          b) ruolo direttivo;

          c) ruolo degli ispettori;

          d) ruolo dei sovrintendenti;

          e) ruolo degli agenti ed assistenti.

      2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

          a) del Ministro della giustizia;

          b) dei Sottosegretari di Stato alla giustizia quando esercitano, per delega del Ministro della giustizia, attribuzioni in materia penitenziaria;

          c) del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

          d) del Direttore generale - Comandante generale del Corpo di polizia penitenziaria;

          e) del comandante regionale;

          f) del comandante del reparto e del nucleo operativo;

          g) dei superiori gerarchici.

      3. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di dipendenza funzionale nei confronti dei direttori generali delle Direzioni generali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dei provveditori regionali, dell'autorità dirigente dell'istituto, della scuola o del servizio presso cui sono assegnati. Hanno altresì obblighi di dipendenza funzionale nei confronti dell'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza nei casi e nei modi previsti dalla legge.

 

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      4. La dotazione organica del ruolo direttivo e dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria è stabilita ai sensi della tabella A allegata alla presente legge.
      5. L'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, è abrogato.